Art. 12.
(Disciplina del lavoro portuale).

      1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel caso in cui le imprese stesse non siano in grado di soddisfare le richieste dell'utenza portuale»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «articolo 21, comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «comunque nei limiti delle effettive esigenze operative,».

 

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