1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel caso in cui le imprese stesse non siano in grado di soddisfare le richieste dell'utenza portuale»;
b) al comma 4, dopo le parole: «articolo 21, comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «comunque nei limiti delle effettive esigenze operative,».